STATUTO DELLA ACCADEMIA ITALIANA DI STUDI NUMISMATICI

FONDATA A ROMA NEL 1996

Edizione aggiornata dall’assemblea straordinaria svolta a Roma il 1° dicembre 2018

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

ARTICOLO I:
Denominazione e sede.

È costituita in Roma in data 23 novembre 1996 l’ACCADEMIA DI STUDI NUMISMATICI. Nell’anno 2001, in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo, poi ratificato dalla Assemblea Generale, è stata mutata la denominazione in ACCADEMIA ITALIANA DI STUDI NUMISMATICI.
L’Accademia Italiana di Studi Numismatici oltre alla sede operativa provvisoria, sita presso la residenza del presidente, può disporre di sedi periferiche che potranno avere un limitato periodo di attività. Le sedi periferiche dovranno operare in sintonia con le direttive suggerite dal Consiglio Direttivo, per le finalità proprie dell’Accademia Italiana di Studi Numismatici.
L’Accademia Italiana di Studi Numismatici potrà avere una sede di rappresentanza.

 

ARTICOLO II:
Oggetto.

L’associazione denominata Accademia Italiana di Studi Numismatici si propone di promuovere, valorizzare e dare incremento allo studio scientifico della numismatica e delle scienze affini. È sua finalità la divulgazione della cultura numismatica con ogni mezzo e con ogni manifestazione cui possa riconoscersi carattere culturale, con esclusione dell’esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. A questo fine l’Accademia Italiana di Studi Numismatici si propone di favorire fra i numismatici gli incontri e gli scambi di informazioni, l’istituzione di borse di studio, la pubblicazione di periodici, il collegamento con i mezzi di informazione e comunicazione, nonché quanto altro conducente al raggiungimento del fine associativo, in esso compreso la partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali. L’associazione potrà di conseguenza ottenere sponsorizzazioni, contrarre obbligazioni e procurarsi finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, stipulare convenzioni tendenti ad ottenere finanziamenti e risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento degli scopi per cui è stata fondata, anche queste da garantire nella maniera più idonea.
L’associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi ai fini fiscali “ente non commerciale”, secondo la normativa vigente.
Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere impiegati per il conseguimento delle finalità istituzionali.
II Consiglio Direttivo del l’Accademia Italiana di Studi Numismatici ha la facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni non rientranti nella normale attività dell’associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l’oggetto sociale.

 

ARTICOLO III:
Durata

L’associazione ha durata illimitata.

 

ARTICOLO IV:
Organi della Accademia Italiana di Studi Numismatici.

Gli organi previsti per il buon funzionamento della ACCADEMIA ITALIANA DI STUDI NUMISMATICI sono:
A) L’Assemblea.
B) Il Presidente.
C) Il Consiglio Direttivo composto da otto membri.
D) Il Collegio dei Probiviri composto da tre membri.
E) Il Consiglio dei Sindaci composto da tre membri.
Nessuna carica può essere cumulata.

 

GLI ACCADEMICI

ARTICOLO V:
Accademici Ordinari, Onorari e Aggregati

L’associazione è composta dagli Accademici Ordinari, Onorari e Aggregati. Fra gli Accademici Ordinari sono compresi gli Accademici fondatori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo nell’assemblea di Roma del 23 novembre 1996. È dovere di tutti gli Accademici far si che l’Accademia Italiana di Studi Numismatici possa affermarsi e acquistare prestigio attraverso pubblicazioni scientifiche, conferenze e dibattiti, patrocinî a convegni e mostre di elevato contenuto scientifico.
A tale fine è fondamentale dovere degli Accademici concretamente e fattivamente collaborare con il Consiglio Direttivo e fra loro.
Su richiesta dal Consiglio Direttivo gli Accademici dovranno prestare a titolo non oneroso la loro consulenza in materia di numismatica con scienza e coscienza, sempre che la consulenza rivesta carattere di interesse generale e che veda coinvolta l’Accademia Italiana di Studi Numismatici.
Per essere ammessi fra gli Accademici ordinari è necessario:
A) La presentazione di almeno due membri dell’Accademia al Consiglio Direttivo, almeno uno dei quali deve fisicamente essere presente all’Assemblea nella quale viene proposta la candidatura del nuovo socio.
B) I titoli di merito comprovanti che l’aspirante Accademico si sia particolarmente distinto in studi e ricerche in numismatica o in scienze affini; essi vanno presentati al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della Assemblea, salvo casi di acclarata fama valutabili all’unanimità in sede di Consiglio Direttivo.
La nomina ad Accademico ordinario diviene effettiva dopo che il Consiglio Direttivo dell’Accademia ha presentato la documentazione dell’aspirante Accademico all’Assemblea e questa, a maggioranza dei presenti lo ha accettato. La nomina diventa valida a tutti gli effetti dopo tale approvazione ma è vincolata alla accettazione scritta dello Statuto nella sua interezza, nella forma e nello spirito, da parte dell’Accademico nominato.
Su proposta di due Accademici al Consiglio Direttivo, che se ne farà eventualmente interprete e promotore e con il voto a maggioranza della Assemblea, in seno alla Accademia si potranno accogliere come Accademici Onorari quanti si siano resi particolarmente benemeriti verso la disciplina numismatica o verso il Sodalizio.
Solo gli Accademici ordinari avranno diritto di voto nell’Assemblea e potranno ricoprire cariche sociali.
Nessun Accademico potrà ricoprire cariche sociali (presidente, consigliere, proboviro) se non ha maturato almeno due anni di anzianità.
Per essere ammessi come Accademici Aggregati è necessaria la presentazione da parte di almeno due membri dell’Accademia al Consiglio Direttivo, che esporranno i titoli di merito comprovanti che gli aspiranti si siano distinti in studi o ricerche di carattere numismatico o nelle scienze affini; tali titoli vanno presentati al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dell’Assemblea.
Gli Accademici Aggregati non pagano quota associativa, hanno diritto di presenza ma non hanno diritto di voto in Assemblea; dopo due anni dall’ammissione decadono automaticamente. Se si sono dimostrati meritevoli possono essere riammessi in tale classe per altri due anni, ma sempre con decadenza al termine di ogni biennio. Dopo i primi due anni possono divenire Accademici Ordinari a tutti gli effetti, secondo le regole previste per i soci Ordinari.
Gli Accademici Aggregati possono partecipare alle attività culturali dell’Accademia dopo aver presentato uno specifico progetto al Consiglio Direttivo che ha la facoltà di accettarlo o rifiutarlo. Comunque, lo stato di Accademico Aggregato non comporta alcun diritto nei confronti dell’Associazione.

 

ARTICOLO VI:
Iscrizione.

Possono far parte dell’Accademia le persone giuridiche pubbliche e le persone fisiche.
A carico degli Accademici ordinari è prevista una quota sociale annua da pagarsi entro, e non oltre, il 31 marzo di ogni anno da corrispondere indipendentemente dalla quota sociale al momento di entrare a far parte della Accademia.
L’importo della quota sociale potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo.
Nulla è dovuto da parte degli Accademici Onorari e Aggregati.

 

ARTICOLO VII:
Diritti dell’Accademico Ordinario.

Tutti gli Accademici Ordinari hanno diritto a partecipare alla gestione della Accademia attraverso l’esercizio del diritto di voto in assemblea, per 1’approvazione e le modifiche della Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.
In caso di scioglimento dell’Accademia Italiana di Studi Numismatici l’associato non potrà accampare alcuna pretesa sul patrimonio dell’Accademia essendo stabilito e convenuto con unanimità d’intenti che questo sia devoluto ad altra Istituzione Numismatica scelta dall’Accademia.
L’Accademico ha diritto a partecipare all’attività sociale dell’Accademia.
Per quanto riguarda la frequenza alla sede di rappresentanza questa è sottoposta ai vincoli e alle restrizioni proprie dell’Istituzione in cui potrà trovare luogo la sede di rappresentanza, senza poter vantare alcuna pretesa.

 

ARTICOLO VIII:
Doveri dell’Accademico.

L’Accademico è tenuto:
A) Se Ordinario, a corrispondere Ia quota di iscrizione annuale entro il 31 marzo.
B) In ogni caso, Accademici Ordinari, Onorari e Aggregati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e delle delibere assembleari e di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO IX:
Recesso dell’ Accademico.

L’Accademico può recedere dall’associazione dandone comunicazione al Presidente per iscritto.

 

ARTICOLO X:
Esclusione dell’Accademico.

La qualifica di Accademico si perde:
A) Per radiazione decretata dal Consiglio per violazione delle norme statutarie ed in particolare per quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali.
B) Per mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi.
C) Per mancata partecipazione non motivata alle assemblee annuali, nemmeno tramite delega, per tre volte di seguito.

L’ ASSEMBLEA

 

ARTICOLO XI:
Composizione.

L’assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’associazione. Hanno diritto a partecipare tutti gli Accademici Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale annuale. Sono ammesse deleghe di voto. Le deleghe, conferite per iscritto e nominative, non possono in ogni caso eccedere il numero di due per ogni Accademico.

 

ARTICOLO XII:
Competenze dell’Assemblea Ordinaria.

L’Assemblea ordinaria delibera:

A) La approvazione annuale del bilancio consuntivo della associazione.
B) Su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere decisa dall’assemblea straordinaria.
C) La elezione del Collegio dei Probiviri.
D) L’elezione del Consiglio dei Sindaci.
E) La accettazione dei nuovi Accademici Ordinari, Onorari e Aggregati.

 

ARTICOLO XIII:
Convocazione dell’Assemblea Ordinaria.

L’assemblea ordinaria e straordinaria è convocata previa delibera del Consiglio Direttivo, ovvero su istanza motivata al Consiglio stesso da almeno tre Accademici; tale richiesta verrà valutata dal Consiglio Direttivo che potrà farla sua o respingerla.

L’avviso di convocazione con l’indicazione del luogo, della data e dell’ora dell’assemblea deve essere comunicato almeno trenta giorni prima della stessa; nell’avviso di convocazione deve essere precisato anche l’ordine del giorno.

 

ARTICOLO XIV:
Costituzione dell’Assemblea Ordinaria. 

L’Assemblea degli Accademici può essere riunita in sessione ordinaria o straordinaria. In sessione ordinaria l’assemblea si considera costituita con l’intervento di almeno la metà più uno degli Accademici. Trascorse due ore dalla prima convocazione, l’assemblea può deliberare, qualunque sia il numero del presenti. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita solo con la presenza, anche con rappresentanza, di almeno la metà degli Accademici.

 

ARTICOLO XV:
Verbalizzazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Accademia o in sua assenza dal Vice Presidente, coadiuvato dal Segretario che provvede a redigere il verbale delle delibere dell’Assemblea. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

ARTICOLO XVI:
Delibere assembleari.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza degli Accademici presenti e rappresentati mediante delega. Richiedendolo cinque Accademici si procederà allo scrutinio segreto.

L’assemblea ordinaria, da convocare almeno una volta l’anno, si divide in due parti: una parte sociale durante la quale saranno affrontati e dibattuti i problemi dell’Accademia fra gli associati, ed eventualmente una parte pubblica durante la quale saranno presentate una o più relazioni, a turno da parte degli Accademici, su designazione del Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO XVII:
Ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria.

II Consiglio Direttivo stabilisce l’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria o straordinaria.
Ciascun Accademico può avanzare proposte da inserire nell’ordine del giorno in occasione di una riunione dell’Assemblea, purché ne faccia richiesta scritta almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Potranno essere inserite all’ordine del giorno dell’Assemblea anche richieste scritte pervenute dopo tale termine sempre che il Presidente le ritenga di particolare interesse per l’Accademia.

 

ARTICOLO XVIII:
Competenze dell’Assemblea Straordinaria.

L’Assemblea straordinaria delibera:
A) Sulle modifiche dello Statuto.
B) Sulla estinzione dell’Accademia Italiana di Studi Numismatici

 

ARTICOLO XVIII A:
Modifica dello Statuto.

Nessuna modifica può essere fatta allo Statuto se non proposta nei modi previsti e approvata in occasione di una straordinaria Assemblea convocata in conformità ai dettati dello Statuto. Le delibere dell’Assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti degli Accademici presenti o rappresentati.

 

ARTICOLO XVIII B:
Estinzione dell’Accademia Italiana di Studi Numismatici.

L’estinzione dell’ACCADEMIA ITALIANA DI STUDI NUMISMATICI viene votata nel corso di una assemblea straordinaria e deve essere deliberata da almeno la metà più uno degli Accademici.
II Presidente ed i Consiglieri possono essere rieletti nella stessa carica o ad altri incarichi.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

ARTICOLO XIX:
Nomina e composizione.

II Consiglio Direttivo è formato dal Presidente della Accademia e da otto Accademici.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea ordinaria ogni due anni con votazione segreta.

In caso di parità nelle votazioni elettive si ricorre immediatamente dopo le operazioni di scrutinio al ballottaggio.

L’Assemblea provvede ad eleggere il Presidente della Accademia Italiana di Studi Numismatici con suffragio di almeno 2/3 dei votanti, anche per delega, o a maggioranza semplice dei votanti, anche per delega, dopo due scrutini in cui non si sia raggiunto il quorum richiesto.

II Presidente dell’Accademia può anche essere eletto per acclamazione.

Oltre al Presidente gli otto Accademici più votati a maggioranza semplice entreranno di diritto a far parte del Consiglio Direttivo.

II Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario dell’Accademia. In caso di impedimento permanente o di dimissioni da parte di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede a nominare quale nuovo consigliere il primo dei non eletti. Il Consigliere subentrato resterà in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui sarà entrato a far parte.

II Presidente ed i Consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.

II Presidente ed i Consiglieri possono essere rieletti nella stessa carica o ad altri incarichi.

 

ARTICOLO XX:
Presidente.

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale della Accademia Italiana di Studi Numismatici di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
II Presidente presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e le dirige. In sua assenza le funzioni saranno temporaneamente assunte dal Vice Presidente e, in mancanza, dal Consigliere più anziano di nomina e, a parità, dal più anziano di essi.

 

ARTICOLO XXI:
Vice Presidente.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e lo rappresenta in caso d’impedimento, compresa la firma.

 

ARTICOLO XXII:
Consigliere Segretario.

Il Consigliere Segretario da evasione alla corrispondenza secondo il parere del Presidente, redige gli atti sociali, controfirma i processi verbali delle tornate assembleari e delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, vi appone il sigillo dell’Accademia ed è consegnatario dell’archivio e del patrimonio di dotazione. Egli inoltre redige i comunicati stampa, e propone al Consiglio Direttivo tecnici estranei all’Accademia che collaborino con Lui per il buon andamento organizzativo dell’Accademia.

 

ARTICOLO XXIII:
Tesoriere.

II Tesoriere amministra le entrate dell’Accademia; riscuote e amministra le quote sociali e gli altri introiti, cura la tenuta e 1’aggiornamento dei libri contabili, presenta annualmente alla approvazione del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell’ esercizio amministrativo chiuso e il bilancio preventivo per il nuovo esercizio.

 

ARTICOLO XXIV:
Competenza e convocazione del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo compete l’ordinaria amministrazione della Accademia e la direzione scientifica dell’attività, nel senso più ampio. Esso provvede all’organizzazione dell’Accademia.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente, o se almeno tre dei suoi componenti ne facciano a Lui richiesta. Le delibere prese dal Consiglio Direttivo sono valide, se siano presenti almeno cinque dei suoi componenti.
Le decisioni in seno al Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice. L’opinione del Presidente prevale in caso di parità. Nell’ambito del Consiglio Direttivo si potrà procedere a votazione segreta se uno solo dei componenti lo richiederà.
In seno al Consiglio Direttivo non sono permesse rappresentanze o deleghe di voto.
Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea ordinaria almeno una volta l’anno.
Le assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo su domanda scritta, motivata e circostanziata, di almeno tre degli Accademici ordinari, seguendo quanto stabilito nell’articolo 13 dello Statuto.
Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere tenute anche via Internet, mailing list o chat su iniziativa anche di uno solo dei suoi componenti. Ciascun componente del Consiglio Direttivo dovrà essere informato contemporaneamente a tutti gli altri e dovrà esprimere le proprie valutazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale dovrà ritenersi assente.
Le decisioni saranno ritenute valide se prese dalla maggioranza dei partecipanti alla discussione, purchè in numero non inferiore a cinque, fatta salva la prevalenza dell’opinione del Presidente in caso di parità.
Il Segretario conserverà e archivierà in formato digitale le decisioni assunte tramite Internet.

 

 

IL CONSIGLIO DEI PROBI VIRI

ARTICOLO XXV:
Nomina, composizione del Collegio, competenza.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre Accademici.
Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea ordinaria ogni due anni.
Esso si occupa di:
A) Risolvere le controversie fra gli organi dell’Accademia e fra gli Accademici. Il responso espresso è sindacabile dal Consiglio Direttivo con adeguata motivazione. Per una decisione difforme da quella proposta dai Probiviri (a maggioranza di 2 su 3), il Consiglio Direttivo si esprime a maggioranza qualificata dei due terzi.
B) Garantire l’osservanza dello Statuto e sottoporre al Consiglio Direttivo eventuali sanzioni da intraprendere per inottemperanze dello stesso.
C) Verificare preventivamente i casi di patrocinio dell’Accademia e sottoporli al Consiglio Direttivo.
D) Partecipare, a latere, alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali formulare proposte e fornire indicazioni, senza diritto di voto.

 

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

ARTICOLO XXVI:

Nomina, composizione del Consiglio, competenza.
Il Consiglio del Sindaci è nominato dall’Assemblea ordinaria ogni due anni.
Il Consiglio dei Sindaci è formato da tre Accademici.
Esso si occupa di:
A) Vigilare e garantire il corretto operato del Tesoriere.
B) Verificare costantemente il buon andamento economico dell’Accademia e sottoporre al Consiglio Direttivo eventuali osservazioni in merito.
C) Partecipare, a latere, alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali formulare proposte e fornire indicazioni, senza diritto di voto.

 

RINVIO

ARTICOLO XXVII:
Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile Italiano.

 

ALLEGATO n. 1
Lettera che ogni nuovo accademico deve inviare al Presidente dopo essere stato accettato nel sodalizio.

Al Presidente dell’Accademia Italiana di Studi Numismatici
Il sottoscritto ______________________________________
nato a ____________________________________________
il ___ / ___ / ______ e residente a ______________________
in via _____________________________________________
cap. ____ tel. ___________ mail _______________________
presa visione dello Statuto dell’Accademia Italiana di Studi Numismatici, dichiara di accettarne e condividerne le norme e lo spirito e s’impegna a perseguirne le finalità per la promozione e divulgazione della cultura numismatica.
S’impegna altresì a corrispondere la prima annualità nella cifra che sarà indicata dal Consiglio Direttivo.
In fede
Firma
Data